Supporto di un consulente esperto del regolamento EUDR
Supporto specialistico di consulenza per la conformità al Regolamento EUDR dell'UE: soluzioni operative per importatori, esportatori e operatori della filiera.
Come società competente nella consulenza per il regolamento EUDR aiutiamo le aziende a conformarsi al Regolamento (UE) 2023/1115, fornendo supporto per la due diligence, la compilazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS), la geolocalizzazione degli appezzamenti e la tracciabilità per prodotti come legno, soia, caffè, cacao, olio di palma, gomma e bestiame, prevenendo così la deforestazione e il degrado forestale. I nostri consulenti offrono assistenza per la valutazione del rischio e la preparazione della documentazione necessaria per l'immissione dei prodotti sul mercato europeo.
Consulenza Regolamento EUDR: come opera il nostro consulente esperto
Valutazione del rischio
Effettua un'analisi dettagliata dei prodotti per identificare il rischio di deforestazione o degrado forestale.
Geolocalizzazione dei prodotti
Aiuta a raccogliere le coordinate geografiche precise dei terreni da cui provengono i prodotti.
Tracciabilità
Implementa sistemi per monitorare la provenienza dei prodotti lungo tutta la catena di fornitura. Stabilisce sistemi efficaci per tracciare l'origine delle merci, garantendo la provenienza legale e sostenibile.
Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS)
Assiste nella redazione e nella trasmissione della DDS alle autorità competenti tramite il sistema elettronico UE.
Mantenimento della documentazione
Organizza la corretta conservazione della DDS e della documentazione correlata per almeno cinque anni.
Conformità legale
Assicura che le attività e i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento.
Monitoraggio e aggiornamenti
Monitora le condizioni di approvvigionamento e aggiorna la due diligence e la dichiarazione quando necessario.
Quando consultare un professionista
Importatori, esportatori e commercianti: se la propria azienda opera con i prodotti coperti dal regolamento (come legno, soia, caffè, ecc.) sul mercato UE.
Necessità di conformità
Per garantire la conformità del sistema logistico e operativo aziendale alla normativa UE.
Gestione dei rischi
Per identificare e mitigare i rischi legati alla deforestazione nella tua catena di fornitura.
Scadenze e punti chiave
- Il regolamento EUDR entra in vigore il 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, e il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.
- È obbligatorio presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza attraverso il portale elettronico EUDR prima di immettere i prodotti sul mercato UE.
I nostri servizi di consulenza sul regolamento EUDR
La nostra consulenza sul regolamento EUDR si rivolge a imprese che immettono sul mercato europeo prodotti contenenti o derivati dalle sette commodity disciplinate dalla norma. Forniamo un approccio integrato che combina:
- verifica normativa;
- raccolta e verifica informazioni rilevanti sull'azienda, le materie prime, i prodotti, i fornitori e i clienti;
- supporto al caricamento dei dati sulla piattaforma EUDR;
- supporto alla definizione di un sistema di dovuta diligenza;
- dichiarazione di dovuta diligenza.
Perché il Regolamento EUDR modifica le prassi aziendali
Il Regolamento introduce obblighi stringenti di tracciabilità e di verifica che impattano processi di approvvigionamento, controllo qualità e rispetto della normativa locale nei paesi di produzione. La conformità non è una mera attività documentale: richiede l'integrazione tra dati geografici (geolocalizzazione delle parcelle), documentazione amministrativa e procedure di gestione del rischio lungo l'intera catena del valore.
Affidarsi a un esperto del regolamento EUDR significa dotarsi di competenze tecniche e metodologiche per ridurre l'incertezza operativa, evitare interruzioni commerciali e prevenire sanzioni o misure correttive.
Vantaggi della consulenza specializzata sul regolamento EUDR
- Riduzione del rischio di blocco delle spedizioni e di sanzioni amministrative;
- miglior controllo dei fornitori e maggiore trasparenza nella filiera;
- documentazione pronta per ispezioni e audit da parte delle autorità;
- miglior posizionamento sui mercati europei grazie alla compliance dimostrabile.
Domande frequenti sul regolamento EUDR (FAQ)
- Chi deve compilare la Due Diligence Statement (DDS)?
- La DDS deve essere predisposta dall'operatore che immette per la prima volta il prodotto sul mercato UE o dall'esportatore. In molti casi il primo soggetto stabilito nella catena dell'Unione è considerato responsabile. È una delle principali attività svolte in affiancamento con io nostro consulente esperto sul regolamento EUDR.
- Quali prodotti rientrano nello scope dell'EUDR?
- Le commodity incluse sono cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya e wood e numerosi derivati (ad esempio carne bovina, olio di palma, cioccolato, mobili in legno). È fondamentale verificare la classificazione CN del prodotto.
- Cosa succede se non ho le coordinate geografiche richieste?
- Se le coordinate non sono disponibili l'operatore deve astenersi dall'immettere il prodotto sul mercato UE fino a che non sia possibile ottenere la documentazione richiesta o alternative verificabili. In determinate circostanze è possibile concordare soluzioni documentali aggiuntive, ma la tracciabilità è elemento centrale.
- Quanto tempo richiede un assessment completo?
- La durata varia in funzione della complessità della filiera e della disponibilità di dati: per una filiera corta e con fornitori collaborativi l'assessment può richiedere alcune settimane; per filiere globali e complesse il processo può estendersi. Forniamo pianificazione dettagliata con milestone condivise.
- Quali sanzioni sono previste in caso di non conformità?
- Le sanzioni sono previste a livello nazionale in attuazione del regolamento e possono comprendere misure amministrative e pecuniarie; le policy europee prevedono sanzioni significative per inadempienze gravi o ripetute. Per questa ragione la prevenzione e la corretta documentazione risultano essenziali.
- Chi deve registrarsi nel sistema informativo EUDR?
- Gli operatori e i commercianti che importano, immettono sul mercato o esportano dall'UE prodotti coperti dal regolamento devono registrarsi, ove previsto, e presentare le dichiarazioni di due diligence richieste. La nostra consulenza sul regolamento EUDR prevede anche il supporto a questa attività.
- Qual è la data limite per verificare la deforestazione?
- Il criterio di riferimento è la verifica che le aree produttive non siano state soggette a deforestazione o degrado dopo il 31 dicembre 2020.
- In che formato inviare le dichiarazioni?
- Le dichiarazioni devono essere inoltrate elettronicamente tramite il registro previsto dalla Commissione (Information System); le specifiche tecniche per il caricamento sono disponibili sulla piattaforma ufficiale.
Che cos'è il Regolamento EUDR
Il Regolamento europeo noto come EUDR (Regulation (EU) 2023/1115) stabilisce requisiti obbligatori per evitare che prodotti e derivati immessi sul mercato dell'Unione Europea risultino collegati a deforestazione o degrado forestale. La norma istituisce un obbligo di due diligence per gli operatori e richiede la conservazione di evidenze precise e tracciabili sull'origine dei materiali.
Il regolamento EUDR è stato pubblicato il 09/06/2023 ed è in vigore dal 29/06/2023; è stata prevista una fase "transitoria" per consentire alle aziende di adeguarsi al nuovo regolamento. Ecco le date da mettere in calendario:
- 30/12/2025: entrata in vigore per le grandi e medie imprese e per i commercianti.
- 30/06/2026: entrata in vigore per le piccole e le micro imprese.
Il regolamento EUDR si inserisce nel più ampio alveo del Green Deal Europeo, ovvero la strategia dell'UE per la transizione ecologica, con l'obiettivo della carbon neutrality per il 2050.
Ambito di applicazione del Regolamento EUDR e prodotti coperti
Il regolamento si applica a un insieme definito di commodity e ai prodotti che le contengono o che sono stati realizzati impiegandole. Tra le commodity principali ricompaiono: bestiame (cattle), soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma naturale (rubber) e legname (wood) con i relativi derivati (es. carne, cioccolato, mobili, gomme, carta). La lista completa e gli allegati del testo normativo definiscono l'ambito preciso per tipologia di prodotto.
Obblighi di due diligence del regolamento EUDR: fasi operative
Per adempiere il requisito di conformità, un operatore deve seguire fasi distinte e documentabili:
- identificazione: registrare l'operatore, il fornitore e la filiera fisica del prodotto;
- tracciabilità geografica: acquisire le coordinate geografiche (geolocation) dei lotti o appezzamenti di produzione pertinenti;
- controllo legale: verificare il rispetto della normativa locale applicabile al land use e ai diritti di uso del suolo;
- verifica del cut-off date: accertare che il prodotto non derivi da aree soggette a deforestazione o degrado forestale dopo la data di riferimento prevista (cut-off date);
- dichiarazione di due diligence: predisporre e conservare la dichiarazione di conformità e, quando richiesto, inviarla al sistema informativo previsto dalla Commissione.
Nota operativa: se una partita risulta collegata a un singolo appezzamento non conforme, l'intero carico è considerato non conforme ai fini del regolamento; pertanto la separazione fisica e la tracciabilità longitudinale delle partite sono essenziali.
Timeline e scadenze rilevanti
Dal punto di vista amministrativo, il regolamento è stato adottato a livello europeo e la sua entrata in vigore è già avvenuta come atto normativo. L'applicazione pratica degli obblighi principali è stata oggetto di un periodo di transizione concordato: le date di applicazione sono differenziate per grandezza dell'impresa. È fondamentale aggiornare le procedure aziendali in vista delle scadenze indicate dalle istituzioni.
Relazione tra il Regolamento EUDR e la certificazione FSC
Il Regolamento UE sui prodotti privi di deforestazione (EUDR — Regulation (EU) 2023/1115) impone obblighi legali agli operatori che immettono sul mercato europeo prodotti forestali o derivati da foreste (es. legno, carta). Tali obblighi includono la due diligence, la prova dell'assenza di deforestazione/degrado, e la fornitura di geolocalizzazioni dei lotti agricoli/forestali interessati.
Gli standard FSC coprono molti requisiti di legalità, conservazione e tracciabilità che sono in sovrapposizione con gli obiettivi dell'EUDR. Tuttavia, essere certificati FSC non esonera automaticamente un operatore dagli obblighi EUDR: la certificazione può ridurre il rischio e fornire evidenze, ma gli operatori devono comunque rispettare le procedure di verifica e le richieste documentali previste dal Regolamento EUDR.
Per facilitare la compliance, FSC ha sviluppato un'offerta chiamata FSC Aligned for EUDR (inclusi la Regulatory Module e il Risk Assessment Framework), un modulo volontario che aiuta i titolari di certificazione FSC ad allineare le loro pratiche ai requisiti EUDR (es. requisiti di accreditamento per organismi di certificazione, valutazioni del rischio, tracciabilità). Questa soluzione è pensata per snellire il percorso di adeguamento ma resta complementare — non sostituisce formalmente tutta la documentazione o gli obblighi di legge richiesti agli operatori.
- Cosa aiuta la certificazione FSC: riduce il rischio di forniture legate a deforestazione, migliora tracciabilità e fornisce evidenze utili per la due diligence.
- Cosa non fa la sola certificazione FSC: non sostituisce automaticamente l'obbligo di presentare dati richiesti dall'EUDR (es. geolocalizzazioni, dichiarazioni e risultati della due diligence) né l'eventuale controllo da parte delle autorità competenti.
- Prassi consigliata: se si è titolari di certificazione FSC, adottare il modulo/regole "FSC Aligned for EUDR", integrare le evidenze FSC con i documenti richiesti dall'EUDR e predisporre sistemi di tracciabilità e georeferenziazione dei lotti.
Rischi, controlli e sanzioni
Il regime prevede controlli amministrativi da parte delle autorità competenti degli Stati membri e misure correttive. Per la non conformità sono previste sanzioni determinate a livello nazionale che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; tra le misure figurano sanzioni pecuniarie, confisca del prodotto e l'esclusione da appalti o finanziamenti pubblici. La normativa stabilisce soglie di riferimento per la determinazione delle multe massime in capo alle persone giuridiche.
Raccomandazioni pratiche per la conformità
Per ridurre l'esposizione al rischio normativo consigliamo un piano d'azione in cinque punti:
- mappatura immediata dei fornitori e raccolta delle coordinate geografiche;
- implementazione di procedure documentali per il controllo del cut-off e della legalità;
- uso di contratti che richiedano al fornitore la consegna di dati verificabili;
- test di interoperabilità con il sistema informativo EUDR (dichiarazioni elettroniche);
- monitoraggio delle novità regolamentari e delle liste di rischio paese pubblicate dall'Unione.
Regolamento EUDR - UE 2023/1115 sulla deforestazione
Di seguito una sintesi operativa del Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”) sulla messa a disposizione nel mercato dell’Unione e sull’esportazione di specifiche materie prime e prodotti associati a deforestazione e degrado forestale. In vigore dal 29 giugno 2023, l’EUDR è norma speciale rispetto alla Direttiva 2024/1760 sul dovere di diligenza per la sostenibilità (“CSDDD”) e rappresenta un passaggio chiave per limitare gli impatti della deforestazione.
I. Ambito di applicazione
1) Materie prime e derivati
L’EUDR copre sette materie prime considerate a rischio: olio di palma, soia, legno, cacao, caffè, bovini e gomma naturale (Allegato I). A partire da queste, il legislatore ha identificato oltre 300 prodotti e derivati anch’essi inclusi. L’elenco è soggetto a revisioni periodiche.
2) Soggetti
- Operatore: persona fisica o giuridica che, nell’attività commerciale, immette o esporta prodotti.
- Commerciante: soggetto diverso dall’Operatore che rende disponibili i prodotti dopo l’immissione iniziale.
La distinzione tra Operatori e Commercianti, insieme a quella tra PMI e non PMI, determina oneri e modalità della due diligence.
3) Date di applicazione
Come indicato dalla Comunicazione C/2025/4524 del 12 agosto 2025, l’EUDR si applica dal 30 dicembre 2025 per la maggior parte di Operatori e Commercianti, e dal 30 giugno 2026 per piccole e microimprese.
II. Allegato I: mercati e settori interessati
La copertura è ampia e coinvolge numerosi comparti. Esempi rilevanti:
Bovini
Non solo animali vivi e carni (es. 0102 21, 0201, 0206 10), ma anche cuoio e pelli, grezze o conciate (es. 4101, 4104).
Cacao
Cacao in grani, interi o franti, greggi o tostati, e in polvere (1801, 1805), residui come gusci o bucce, pasta, burro/olio di cacao e cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao (1806).
Caffè
Caffè anche torrefatto o decaffeinizzato, inclusi residui e succedanei che contengono caffè in qualsiasi proporzione (0901).
Soia
Fave, farine e oli; panelli e altri residui dell’estrazione (2304), anche macinati o in pellet.
Gomma naturale
Gomma naturale mescolata, non vulcanizzata e vulcanizzata (4005, 4006) e prodotti che la contengono, tra cui:
- Nastri trasportatori e cinghie (4010)
- Indumenti e accessori (4015)
- Pneumatici nuovi, rigenerati o usati, pieni o semipieni (4011, 4012), battistrada, protettori, camere d’aria
- Guarnizioni come dischi e rondelle (4006)
- Fili, corde, bacchette, tubi e profilati (4007, 4006)
Palma da olio
Oltre all’olio di palma (1511), rientrano determinati acidi (2915 70, 2915 90) e acidi/oli industriali come acido stearico, acido oleico, acidi grassi monocarbossilici, oli acidi di raffinazione e alcoli grassi industriali (3823 11, 3823 12, 3823 19, 3823 70).
Legno
Legna in varie forme (es. 4401, 4402, 4405, 4408, 4410), lavori di falegnameria e carpenteria (4418), articoli d’arredo e mobili (4414, 4419,9401) e prodotti in carta (cap. 49).
Inclusi anche:
- Articoli SA 4819 (scatole e imballaggi di carta/cartone) e SA 4415 (casse/cassette e imballaggi di legno) quando commercializzati come prodotti a sé
- Legno in piccole placche e segatura, come sottoprodotti delle segherie
Esclusioni e precisazioni
- Esclusi i prodotti in cuoio bovino se il cuoio è interamente riciclato
- Escluse le merci prodotte integralmente da materiali a fine vita, altrimenti destinati a rifiuto
- Esclusi prodotti in legno da canna d’India, bambù e altri materiali legnosi affini
- Esclusi i prodotti di gomma sintetica
- Inclusi i pellet di combustibile ottenuti da fasci di frutti vuoti o gusci di palmisti se sottoprodotti del processo di estrazione dell’olio di palma
- Per i prodotti composti, la due diligence si concentra sui componenti elencati nell’Allegato I relativi alla materia prima interessata
Tra i settori più esposti: agricoltura, zootecnia e silvicoltura; automotive;chimica, farmaceutica e manifattura; beni di consumo e retail.
III. Obblighi di conformità e adeguamento
L’EUDR impone obblighi di due diligence per garantire che materie prime, derivati e altri beni inclusi:
- non provengano da suoli deforestati o degradati
- siano prodotti nel rispetto delle leggi del Paese d’origine, incluse norme su uso del suolo, protezione ambientale e forestale, diritti dei lavoratori e delle comunità indigene, anticorruzione e regole commerciali e doganali
In generale, fatti salvi i casi specifici per Operatori, Commercianti e per PMI/non PMI, sono richiesti:
- predisposizione e presentazione della Dichiarazione di Due Diligence (DDD) prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione
- conservazione della documentazione per 5 anni dalla presentazione della DDD
- condivisione delle informazioni rilevanti con altri Operatori e Commercianti
- adozione di un sistema interno di due diligence con procedure e controlli formalizzati
Il livello di diligenza varia in base al rischio del Paese d’origine (basso, standard, alto) e può essere semplificato nei casi a minor rischio.
Sanzioni e controlli
Le autorità competenti effettuano controlli documentali e fisici, anche in dogana. In caso di violazioni possono disporre confisca degli utili, sanzioni fino al 4% del fatturato annuo, esclusioni temporanee da appalti e fondi pubblici e, nei casi più gravi o in recidiva, il divieto di immissione o esportazione dei prodotti rilevanti.
Azioni prioritarie entro dicembre 2025
- Formazione del personale coinvolto.
- Mappatura e digitalizzazione della filiera: identificare fornitori in Paesi a rischio, attivare audit e tracciabilità.
- Aggiornamento contrattuale: inserire clausole specifiche EUDR nei contratti con fornitori e clienti.