Supporto specialistico per la conformità al Regolamento EUDR dell'UE: soluzioni operative per importatori, esportatori e operatori della filiera.
Servizi di consulenza offerti
La nostra consulenza sul regolamento EUDR si rivolge a imprese che immettono sul mercato europeo prodotti contenenti o derivati dalle sette commodity disciplinate dalla norma. Forniamo un approccio integrato che combina:
- verifica normativa;
- raccolta e verifica informazioni rilevanti sull'azienda, le materie prime, i prodotti, i fornitori e i clienti;
- supporto al caricamento dei dati sulla piattaforma EUDR;
- supporto alla definizione di un sistema di dovuta diligenza;
- dichiarazione di dovuta diligenza.
Perché il Regolamento EUDR modifica le prassi aziendali
Il Regolamento introduce obblighi stringenti di tracciabilità e di verifica che impattano processi di approvvigionamento, controllo qualità e rispetto della normativa locale nei paesi di produzione. La conformità non è una mera attività documentale: richiede l'integrazione tra dati geografici (geolocalizzazione delle parcelle), documentazione amministrativa e procedure di gestione del rischio lungo l'intera catena del valore.
Affidarsi a un esperto del regolamento EUDR significa dotarsi di competenze tecniche e metodologiche per ridurre l'incertezza operativa, evitare interruzioni commerciali e prevenire sanzioni o misure correttive.
Vantaggi della consulenza specializzata sul regolamento EUDR
- Riduzione del rischio di blocco delle spedizioni e di sanzioni amministrative.
- Miglior controllo dei fornitori e maggiore trasparenza nella filiera.
- Documentazione pronta per ispezioni e audit da parte delle autorità.
- Miglior posizionamento sui mercati europei grazie alla compliance dimostrabile.
Domande frequenti (FAQ)
- Chi deve compilare la Due Diligence Statement (DDS)?
- La DDS deve essere predisposta dall'operatore che immette per la prima volta il prodotto sul mercato UE o dall'esportatore. In molti casi il primo soggetto stabilito nella catena dell'Unione è considerato responsabile.
- Quali prodotti rientrano nello scope dell'EUDR?
- Le commodity incluse sono cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya e wood e numerosi derivati (ad esempio carne bovina, olio di palma, cioccolato, mobili in legno). È fondamentale verificare la classificazione CN del prodotto.
- Cosa succede se non ho le coordinate geografiche richieste?
- Se le coordinate non sono disponibili l'operatore deve astenersi dall'immettere il prodotto sul mercato UE fino a che non sia possibile ottenere la documentazione richiesta o alternative verificabili. In determinate circostanze è possibile concordare soluzioni documentali aggiuntive, ma la tracciabilità è elemento centrale.
- Quanto tempo richiede un assessment completo?
- La durata varia in funzione della complessità della filiera e della disponibilità di dati: per una filiera corta e con fornitori collaborativi l'assessment può richiedere alcune settimane; per filiere globali e complesse il processo può estendersi. Forniamo pianificazione dettagliata con milestone condivise.
- Quali sanzioni sono previste in caso di non conformità?
- Le sanzioni sono previste a livello nazionale in attuazione del regolamento e possono comprendere misure amministrative e pecuniarie; le policy europee prevedono sanzioni significative per inadempienze gravi o ripetute. Per questa ragione la prevenzione e la corretta documentazione risultano essenziali.
- Chi deve registrarsi nel sistema informativo EUDR?
- Gli operatori e i commercianti che importano, immettono sul mercato o esportano dall'UE prodotti coperti dal regolamento devono registrarsi, ove previsto, e presentare le dichiarazioni di due diligence richieste.
- Qual è la data limite per verificare la deforestazione?
- Il criterio di riferimento è la verifica che le aree produttive non siano state soggette a deforestazione o degrado dopo il 31 dicembre 2020.
- In che formato inviare le dichiarazioni?
- Le dichiarazioni devono essere inoltrate elettronicamente tramite il registro previsto dalla Commissione (Information System); le specifiche tecniche per il caricamento sono disponibili sulla piattaforma ufficiale.
Che cos'è il Regolamento EUDR
Il Regolamento europeo noto come EUDR (Regulation (EU) 2023/1115) stabilisce requisiti obbligatori per evitare che prodotti e derivati immessi sul mercato dell'Unione Europea risultino collegati a deforestazione o degrado forestale. La norma istituisce un obbligo di due diligence per gli operatori e richiede la conservazione di evidenze precise e tracciabili sull'origine dei materiali.
Il regolamento EUDR è stato pubblicato il 09/06/2023 ed è in vigore dal 29/06/2023; è stata prevista una fase "transitoria" per consentire alle aziende di adeguarsi al nuovo regolamento. Ecco le date da mettere in calendario:
- 30/12/2025: entrata in vigore per le grandi e medie imprese e per i commercianti.
- 30/06/2026: entrata in vigore per le piccole e le micro imprese.
Il regolamento EUDR si inserisce nel più ampio alveo del Green Deal Europeo, ovvero la strategia dell'UE per la transizione ecologica, con l'obiettivo della carbon neutrality per il 2050.
Ambito di applicazione del Regolamento EUDR e prodotti coperti
Il regolamento si applica a un insieme definito di commodity e ai prodotti che le contengono o che sono stati realizzati impiegandole. Tra le commodity principali ricompaiono: bestiame (cattle), soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma naturale (rubber) e legname (wood) con i relativi derivati (es. carne, cioccolato, mobili, gomme, carta). La lista completa e gli allegati del testo normativo definiscono l'ambito preciso per tipologia di prodotto.
Obblighi di due diligence: fasi operative
Per adempiere il requisito di conformità, un operatore deve seguire fasi distinte e documentabili:
- Identificazione: registrare l'operatore, il fornitore e la filiera fisica del prodotto.
- Tracciabilità geografica: acquisire le coordinate geografiche (geolocation) dei lotti o appezzamenti di produzione pertinenti.
- Controllo legale: verificare il rispetto della normativa locale applicabile al land use e ai diritti di uso del suolo.
- Verifica del cut-off date: accertare che il prodotto non derivi da aree soggette a deforestazione o degrado forestale dopo la data di riferimento prevista (cut-off date).
- Dichiarazione di due diligence: predisporre e conservare la dichiarazione di conformità e, quando richiesto, inviarla al sistema informativo previsto dalla Commissione.
Nota operativa: se una partita risulta collegata a un singolo appezzamento non conforme, l'intero carico è considerato non conforme ai fini del regolamento; pertanto la separazione fisica e la tracciabilità longitudinale delle partite sono essenziali.
Timeline e scadenze rilevanti
Dal punto di vista amministrativo, il regolamento è stato adottato a livello europeo e la sua entrata in vigore è già avvenuta come atto normativo. L'applicazione pratica degli obblighi principali è stata oggetto di un periodo di transizione concordato: le date di applicazione sono differenziate per grandezza dell'impresa. È fondamentale aggiornare le procedure aziendali in vista delle scadenze indicate dalle istituzioni.
Rischi, controlli e sanzioni
Il regime prevede controlli amministrativi da parte delle autorità competenti degli Stati membri e misure correttive. Per la non conformità sono previste sanzioni determinate a livello nazionale che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; tra le misure figurano sanzioni pecuniarie, confisca del prodotto e l'esclusione da appalti o finanziamenti pubblici. La normativa stabilisce soglie di riferimento per la determinazione delle multe massime in capo alle persone giuridiche.
Raccomandazioni pratiche per la conformità
Per ridurre l'esposizione al rischio normativo consigliamo un piano d'azione in cinque punti:
- mappatura immediata dei fornitori e raccolta delle coordinate geografiche;
- implementazione di procedure documentali per il controllo del cut-off e della legalità;
- uso di contratti che richiedano al fornitore la consegna di dati verificabili;
- test di interoperabilità con il sistema informativo EUDR (dichiarazioni elettroniche);
- monitoraggio delle novità regolamentari e delle liste di rischio paese pubblicate dall'Unione.