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Consulenza Regolamento EUDR

La nostra consulenza Regolamento EUDR Brescia

Supporto di un consulente esperto del regolamento EUDR

Supporto specialistico di consulenza per la conformità al Regolamento EUDR dell'UE: soluzioni operative per importatori, esportatori e operatori della filiera.

Consulenza regolamento EUDR - Brescia

Come società competente nella consulenza per il regolamento EUDR aiutiamo le aziende a conformarsi al Regolamento (UE) 2023/1115, fornendo supporto per la due diligence, la compilazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS), la geolocalizzazione degli appezzamenti e la tracciabilità per prodotti come legno, soia, caffè, cacao, olio di palma, gomma e bestiame, prevenendo così la deforestazione e il degrado forestale. I nostri consulenti offrono assistenza per la valutazione del rischio e la preparazione della documentazione necessaria per l'immissione dei prodotti sul mercato europeo.

Consulenza Regolamento EUDR: come opera il nostro consulente esperto

Valutazione del rischio

Effettua un'analisi dettagliata dei prodotti per identificare il rischio di deforestazione o degrado forestale.

Geolocalizzazione dei prodotti

Aiuta a raccogliere le coordinate geografiche precise dei terreni da cui provengono i prodotti.

Tracciabilità

Implementa sistemi per monitorare la provenienza dei prodotti lungo tutta la catena di fornitura. Stabilisce sistemi efficaci per tracciare l'origine delle merci, garantendo la provenienza legale e sostenibile.

Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS)

Assiste nella redazione e nella trasmissione della DDS alle autorità competenti tramite l'EUDR Information System.

Mantenimento della documentazione

Organizza la corretta conservazione della DDS e della documentazione correlata per almeno cinque anni.

Conformità legale

Assicura che le attività e i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento.

Monitoraggio e aggiornamenti

Monitora le condizioni di approvvigionamento e aggiorna la due diligence e la dichiarazione quando necessario.

Quando consultare un professionista

Importatori, esportatori e commercianti: se la propria azienda opera con i prodotti coperti dal regolamento (come legno, soia, caffè, ecc.) sul mercato UE.

Necessità di conformità

Per garantire la conformità del sistema logistico e operativo aziendale alla normativa UE.

Gestione dei rischi

Per identificare e mitigare i rischi legati alla deforestazione nella tua catena di fornitura.

Scadenze e punti chiave (stato: applicazione prorogata)

A seguito delle modifiche supportate dal Parlamento europeo, l'applicazione degli obblighi è stata prorogata:

  • Grandi e Medie imprese: applicazione EUDR dal 30 dicembre 2026.
  • Micro e Piccole imprese: applicazione EUDR dal 30 giugno 2027.
  • La DDS va presentata elettronicamente nell'EUDR Information System prima dell'immissione sul mercato.

Riferimenti: Reg. (UE) 2023/1115 e modifiche approvate (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); le date operative riflettono la proroga di un anno supportata dal Parlamento.

I nostri servizi di consulenza sul regolamento EUDR

La nostra consulenza sul regolamento EUDR si rivolge a imprese che immettono sul mercato europeo prodotti contenenti o derivati dalle sette commodity disciplinate dalla norma. Forniamo un approccio integrato che combina:

  • verifica normativa;
  • raccolta e verifica informazioni rilevanti sull'azienda, le materie prime, i prodotti, i fornitori e i clienti;
  • supporto al caricamento dei dati sulla piattaforma EUDR;
  • supporto alla definizione di un sistema di due diligence;
  • predisposizione e verifica della DDS.

Perché il Regolamento EUDR modifica le prassi aziendali

Il Regolamento introduce obblighi stringenti di tracciabilità e di verifica che impattano processi di approvvigionamento, controllo qualità e rispetto della normativa locale nei paesi di produzione. La conformità non è una mera attività documentale: richiede l'integrazione tra dati geografici (geolocalizzazione delle parcelle), documentazione amministrativa e procedure di gestione del rischio lungo l'intera catena del valore.

Affidarsi a un esperto del regolamento EUDR significa dotarsi di competenze tecniche e metodologiche per ridurre l'incertezza operativa, evitare interruzioni commerciali e prevenire sanzioni o misure correttive.

Vantaggi della consulenza specializzata sul regolamento EUDR

  • riduzione del rischio di blocco delle spedizioni e di sanzioni amministrative;
  • miglior controllo dei fornitori e maggiore trasparenza nella filiera;
  • documentazione pronta per ispezioni e audit da parte delle autorità;
  • miglior posizionamento sui mercati europei grazie alla compliance dimostrabile.

Domande frequenti sul regolamento EUDR (FAQ)

Chi deve compilare la Due Diligence Statement (DDS)?
La DDS deve essere predisposta dall'operatore che immette per la prima volta il prodotto sul mercato UE o dall'esportatore. In molti casi il primo soggetto stabilito nella catena dell'Unione è considerato responsabile. È una delle principali attività svolte in affiancamento con il nostro consulente esperto sul regolamento EUDR.
Quali prodotti rientrano nello scope dell'EUDR?
Le commodity incluse sono cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya e wood e numerosi derivati (ad esempio carne bovina, olio di palma, cioccolato, mobili in legno). È fondamentale verificare la classificazione CN del prodotto.
Cosa succede se non ho le coordinate geografiche richieste?
Se le coordinate non sono disponibili l'operatore deve astenersi dall'immettere il prodotto sul mercato UE fino a che non sia possibile ottenere la documentazione richiesta o alternative verificabili. In determinate circostanze è possibile concordare soluzioni documentali aggiuntive, ma la tracciabilità è elemento centrale.
Quanto tempo richiede un assessment completo?
La durata varia in funzione della complessità della filiera e della disponibilità di dati: per una filiera corta e con fornitori collaborativi l'assessment può richiedere alcune settimane; per filiere globali e complesse il processo può estendersi. Forniamo pianificazione dettagliata con milestone condivise.
Quali sanzioni sono previste in caso di non conformità?
Le sanzioni sono previste a livello nazionale in attuazione del regolamento e possono comprendere misure amministrative e pecuniarie; le policy europee prevedono sanzioni significative per inadempienze gravi o ripetute. Per questa ragione la prevenzione e la corretta documentazione risultano essenziali.
Chi deve registrarsi nel sistema informativo EUDR?
Gli operatori e i commercianti che importano, immettono sul mercato o esportano dall'UE prodotti coperti dal regolamento devono registrarsi, ove previsto, e presentare le dichiarazioni di due diligence richieste. La nostra consulenza sul regolamento EUDR prevede anche il supporto a questa attività.
Qual è la data limite per verificare la deforestazione?
Il criterio di riferimento è la verifica che le aree produttive non siano state soggette a deforestazione o degrado dopo il 31 dicembre 2020.
In che formato inviare le dichiarazioni?
Le dichiarazioni devono essere inoltrate elettronicamente tramite l'EUDR Information System; le specifiche tecniche per il caricamento sono disponibili sulla piattaforma ufficiale.
Siamo un'azienda che trasforma carne bovina. La carne viene acquistata all'interno dell'UE ed è commercializzata in UE. Siamo soggetti a EUDR?
No. Se l'azienda che trasforma carne è anche allevatore del capo di bestiame, allora in questo caso deve fare la DDS
Un cliente della Repubblica Ceca ci richiede la compilazione di una Packaging Declaration of Conformity ai sensi del nuovo Reg. (UE) 2025/40 (PPWR). Esistono già modelli/template ufficiali o comunemente utilizzati? Inoltre, quali sono esattamente gli obblighi che entreranno in vigore dal 12 agosto 2026 e chi è tenuto a emettere tale dichiarazione? Noi siamo produttori di prodotti libera vendita per cani e gatti (sia alimentari che prodotti per la pulizia degli animali).
Questo Regolamento, che per affinità può interessare gli stessi utenti coinvolti nel Reg. EUDR, riguarda gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. I soggetti coinvolti sono chi progetta e chi produce packaging. Non esistono ancora modelli/template ufficiali, dovrebbero in effetti uscire delle indicazioni/linee guida a riguardo, in vista dell'entrata in vigore il 12 agosto 2026. Sono comunque già in molti gli attori che chiedono di dare dimostrazione di questa compliance, anche se le aziende non sono ancora tenute a rispondere, tanto più senza delle indicazioni più precise e riguardo. Il suggerimento è di prendere tempo o, in caso, di dare risposte di compliance sulla base dei principi previsti dal Regolamento. Ma solo se si è progettisti e/o produttori di packaging. Per chi non lo fosse, dovrebbe rivolgersi a sua volta al fornitore dei packaging utilizzati per l'imballaggio dei propri prodotti.
Noi produciamo imballaggi di carta/cartone primari, vorremmo capire se i nostri prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. E se rientrano tutti gli imballaggi anche quelli composti da carta riciclata.
I prodotti 100% riciclati sono al momento tra le esclusioni del Regolamento EUDR. Gli imballaggi rientrano nel campo di applicazione EUDR solamente se sono essi stessi oggetto di spedizione (quindi non viaggiano a supporto di altri materiali, in qualità di imballaggi) e solamente se sono oggetto di operazioni doganali verso o dalla UE. Tutto dipende se si è Operatori a monte, quindi si è effettuata anche l'importazione della materia prima, o se si è operatori a valle, e quindi si è acquistato in UE da un operatore a monte, che ha già svolto la Due Diligence necessaria all'importazione del materiale.
Buongiorno, per quanto riguarda i materiali utilizzati come imballaggio e poi rivenduti, mi risulta che vi sia stato un aggiornamento con la nuova FAQ 2.6 di aprile 2026 dove viene evidenziato che il materiale importato in UE come imballaggio e poi rivenduto come oggetto a sè stante, non rientra nel campo di applicazione del regolamento. È corretto? Grazie in anticipo.
Finché l'imballaggio in questione, come ad esempio un pallet, viene immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante (ossia imballaggio autonomo), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso è soggetto al Regolamento e pertanto si applicano i relativi requisiti. Tuttavia, una volta che l'imballaggio in questione diventa un materiale di imballaggio utilizzato esclusivamente come tale per sostenere, proteggere o trasportare un prodotto, non rientra più nell'ambito di applicazione del Regolamento. Ciò significa che la vendita o il noleggio di materiale di imballaggio usato ad altre aziende non è soggetto al Regolamento UE sui materiali di imballaggio, compresi quelli entrati nell'UE sotto carico (mentre sostenevano, proteggevano o trasportavano un altro prodotto) e successivamente venduti.
I pallet a sostegno della merce rientrano nel regolamento EUDR? Idem le scatole di cartone utilizzate per le spedizioni?
Finché l'imballaggio in questione, come ad esempio un pallet, viene immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante (ossia imballaggio autonomo), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso è soggetto al Regolamento e pertanto si applicano i relativi requisiti. Tuttavia, una volta che l'imballaggio in questione diventa un materiale di imballaggio utilizzato esclusivamente come tale per sostenere, proteggere o trasportare un prodotto, non rientra più nell'ambito di applicazione del Regolamento. Ciò significa che la vendita o il noleggio di materiale di imballaggio usato ad altre aziende non è soggetto al Regolamento UE sui materiali di imballaggio, compresi quelli entrati nell'UE sotto carico (mentre sostenevano, proteggevano o trasportavano un altro prodotto) e successivamente venduti.
ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso comprende anche guanti grembiuli e camici protettivi che acquistiamo da inserire in alcuni set procedurali. Avendo questo codice doganale sono dunque soggetti a EUDR?
Il codice doganale 4015 è a tutt'oggi nell'elenco dell'Allegato I e non è stato oggetto di esclusioni. Pertanto è soggetto a EUDR nel momento in cui viene immesso nel mercato UE da Paese extra UE da un operatore a monte.
Lavoro nel dipartimento Qualità di un'azienda che produce dispositivi medici e spesso ci è capitato che dei Clienti richiedessero degli statement firmati per la compliance all'EUDR. Ci sono presupposti o requisiti particolari per rilasciare queste dichiarazioni?
Bisogna vedere in che termini questi dispositivi medici rientrano nei prodotti interessati al Reg. EUDR, guardando ai codici doganali elencati nell'Allegato I del Regolamento. Inoltre, bisogna capire se sono oggetto di importazione o esportazione verso e dalla UE. Se non si rientra in queste casistiche, non ha ragion d'essere la richiesta del cliente. A meno che non ci si rivolga al proprio fornitore, qualora sia un operatore a monte, il quale avrebbe dovuto fornire il Codice di avvenuta Due Diligence, che ci permette, in caso, di dare evidenza della compliance all'EUDR.
Buongiorno, un'azienda che produce integratori alimentari per conto terzi che obblighi ha? Basta ricevere il codice dai fornitori delle materie prime impattate? Rientrano tra i prodotti anche i pallet e le scatole che acquistiamo per l'imballaggio?
Bisogna capire in che termini questi integratori rientrano nel campo di applicazione EUDR e se sono stati oggetto di importazione/esportazione verso o dalla UE. Per gli imballaggi, finché l'imballaggio in questione, come ad esempio un pallet, viene immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante (ossia imballaggio autonomo), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso è soggetto al Regolamento e pertanto si applicano i relativi requisiti. Tuttavia, una volta che l'imballaggio in questione diventa un materiale di imballaggio utilizzato esclusivamente come tale per sostenere, proteggere o trasportare un prodotto, non rientra più nell'ambito di applicazione del Regolamento. Ciò significa che la vendita o il noleggio di materiale di imballaggio usato ad altre aziende non è soggetto al Regolamento UE sui materiali di imballaggio, compresi quelli entrati nell'UE sotto carico (mentre sostenevano, proteggevano o trasportavano un altro prodotto) e successivamente venduti.
Chi produce come prodotto a se stante etichette in bobina e stampati è soggetto al Regolamento EUDR?
Se sono prodotti che viaggiano da soli, e non come manuali/documenti accessori di altri prodotti, sono soggetti a EUDR ma solo nel momento in cui sono anche oggetto di importazione/esportazione verso o dalla UE e se utilizzano codici doganali rientranti nell'Allegato I del Regolamento. I prodotti di editoria in generale sono esclusi dal campo di applicazione EUDR.
Buongiorno, siamo un'azienda che produce sedie e poltrone in legno per conto terzi, acquistiamo il legno massello dai nostri fornitori e lo lavoriamo per realizzare l'articolo finale per poi essere venduto ai nostri clienti. Siamo tenuti a emettere Due Diligence? Se abbiamo legno massello disponibile in magazzino ricevuto senza DD come lo possiamo gestire? Grazie
Siete operatori a valle, quindi non soggetti ad elaborazione di Due Diligence, ma dovete ricevere dal fornitore di legno massello il Codice della sua Due Diligence, solo però se questi è un operatore a monte. Se avete in magazzino materiale, dovete verificare se deriva da tagli eseguiti prima o dopo il 31/12/2020.
Quali possono essere le relazioni del Regolamento EUDR con il decreto 231?
Si deve valutare il grado di rischio per l'azienda relativamente alle operazioni che svolge nell'ambito del Regolamento EUDR (in numero ed entità quantitativa ed economica). Se le operazioni sono numerose e di una certa entità, allora si dovrà valutare l'opportunità di aggiornare il Modello 231 dando evidenza della compliance al Reg. EUDR e delle procedure nuove create per la Due Diligence ed il monitoraggio della compliance.
Se compro in UE un articolo fatto in gomma naturale e lo vendo esportandolo fuori UE, divento io per primo soggetto a fare la due diligence?
Gli operatori a valle e i commercianti sono tenuti a raccogliere e conservare le informazioni per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato o di esportazione. Ciò non implica alcun obbligo di memorizzare tali informazioni in un sistema o database specifico. Non implica inoltre alcun obbligo di verificare sistematicamente il contenuto o la validità dei numeri di riferimento ricevuti dal fornitore. Gli operatori a valle e i commercianti non sono tenuti a fare la Due diligence.
Per i prodotti composti, che contengono in parte i prodotti interessati (esempio la gomma nell'automotive) e i codici sono all'interno dell'allegato 1 è necessario eseguire una dovuta diligenza della gomma importata extra UE?
È necessario verificare se il prodotto composto rientri o meno nell'allegato I del Regolamento. Se non rientra, prevale il codice doganale del prodotto finito. Se rientra, allora il Regolamento è applicabile. L'obbligo di dovuta diligenza e i requisiti informativi si estendono solo ai prodotti pertinenti elencati nella colonna di destra dell'Allegato I in base alla merce pertinente.

Che cos'è il Regolamento EUDR

Il regolamento europeo noto come EUDR (Regulation (EU) 2023/1115) stabilisce requisiti obbligatori per evitare che prodotti e derivati immessi sul mercato dell'Unione Europea risultino collegati a deforestazione o degrado forestale. La norma istituisce un obbligo di due diligence per gli operatori e richiede la conservazione di evidenze precise e tracciabili sull'origine dei materiali.

Il regolamento EUDR è stato pubblicato il 09/06/2023 ed è in vigore dal 29/06/2023. È stata approvata una proroga della fase transitoria per consentire l'adeguamento. Nuove date di riferimento (soggette a pubblicazione finale):

  • 30 dicembre 2026: applicazione per grandi e medie imprese e per i commercianti.
  • 30 giugno 2027: applicazione per micro e piccole imprese.

Il regolamento EUDR si inserisce nel più ampio alveo del Green Deal Europeo, la strategia dell'UE per la transizione ecologica verso la neutralità climatica al 2050.

Ambito di applicazione del Regolamento EUDR e prodotti coperti

Il regolamento si applica a un insieme definito di commodity e ai prodotti che le contengono o che sono stati realizzati impiegandole. Tra le commodity principali ricompaiono: bestiame (cattle), soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma naturale (rubber) e legname (wood) con i relativi derivati (es. carne, cioccolato, mobili, gomme, carta). La lista completa e gli allegati del testo normativo definiscono l'ambito preciso per tipologia di prodotto.

Obblighi di due diligence del regolamento EUDR: fasi operative

Per adempiere il requisito di conformità, un operatore deve seguire fasi distinte e documentabili:

  1. Identificazione: registrare l'operatore, il fornitore e la filiera fisica del prodotto;
  2. Tracciabilità geografica: acquisire le coordinate geografiche (geolocation) dei lotti o appezzamenti di produzione pertinenti;
  3. Controllo legale: verificare il rispetto della normativa locale applicabile all'uso del suolo e ai diritti di uso del suolo;
  4. Verifica del cut-off date: accertare che il prodotto non derivi da aree soggette a deforestazione o degrado forestale dopo la data di riferimento prevista;
  5. Dichiarazione di due diligence (DDS): predisporre, conservare e, quando richiesto, inviare la dichiarazione tramite l'EUDR Information System.

Nota operativa: se una partita risulta collegata a un singolo appezzamento non conforme, l'intero carico è considerato non conforme; la separazione fisica e la tracciabilità longitudinale delle partite sono essenziali.

Timeline e scadenze rilevanti

L'applicazione pratica degli obblighi è differenziata per dimensione d'impresa. Aggiorna le procedure aziendali in vista delle scadenze indicate e monitora le proposte della Commissione per controlli e PMI.

Consulente esperto sul regolamento EUDR Brescia

Relazione tra il Regolamento EUDR e la certificazione FSC

Il Regolamento UE sui prodotti privi di deforestazione (EUDR — Regulation (EU) 2023/1115) impone obblighi legali agli operatori che immettono sul mercato europeo prodotti forestali o derivati da foreste (es. legno, carta). Tali obblighi includono la due diligence, la prova dell'assenza di deforestazione/degrado e la fornitura di geolocalizzazioni dei lotti agricoli/forestali interessati.

Gli standard FSC coprono molti requisiti di legalità, conservazione e tracciabilità in sovrapposizione con gli obiettivi dell'EUDR. Tuttavia, essere certificati FSC non esonera automaticamente dagli obblighi EUDR: la certificazione può ridurre il rischio e fornire evidenze, ma gli operatori devono comunque rispettare le procedure di verifica e le richieste documentali previste dal Regolamento EUDR.

Per facilitare la compliance, FSC ha sviluppato FSC Aligned for EUDR (Regulatory Module e Risk Assessment Framework), un modulo volontario che aiuta ad allineare le pratiche ai requisiti EUDR. È complementare e non sostitutivo degli obblighi di legge.

  • Cosa aiuta la certificazione FSC: riduce il rischio di forniture legate a deforestazione, migliora tracciabilità e fornisce evidenze utili per la due diligence.
  • Cosa non fa la sola certificazione FSC: non sostituisce l'obbligo di presentare i dati richiesti dall'EUDR (es. geolocalizzazioni, DDS) né i possibili controlli delle autorità.
  • Prassi consigliata: adottare “FSC Aligned for EUDR”, integrare le evidenze FSC con la DDS e predisporre sistemi di tracciabilità e georeferenziazione dei lotti.

Rischi, controlli e sanzioni

Le autorità competenti effettuano controlli documentali e fisici, anche in dogana. In caso di violazioni possono disporre confisca degli utili, sanzioni fino al 4% del fatturato annuo, esclusioni temporanee da appalti e fondi pubblici e, nei casi più gravi o in recidiva, il divieto di immissione o esportazione dei prodotti rilevanti.

Raccomandazioni pratiche per la conformità

Per ridurre l'esposizione al rischio normativo consigliamo un piano d'azione in cinque punti:

  • Mappatura dei fornitori e raccolta delle coordinate geografiche;
  • Procedure documentali per controllo del cut-off e della legalità;
  • Clausole contrattuali EUDR nei contratti con fornitori e clienti;
  • Test di interoperabilità con l'EUDR Information System;
  • Monitoraggio delle novità regolamentari e delle liste di rischio paese pubblicate dall'Unione.

Regolamento EUDR - UE 2023/1115 sulla deforestazione

Di seguito una sintesi operativa del Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”) sulla messa a disposizione nel mercato dell'Unione e sull'esportazione di specifiche materie prime e prodotti associati a deforestazione e degrado forestale. In vigore dal 29 giugno 2023, l'EUDR è norma speciale rispetto alla Direttiva 2024/1760 sul dovere di diligenza per la sostenibilità (“CSDDD”).

I. Ambito di applicazione

1) Materie prime e derivati

L'EUDR copre sette materie prime considerate a rischio: olio di palma, soia, legno, cacao, caffè, bovini e gomma naturale (Allegato I). L'elenco dei prodotti e derivati interessati supera le 300 voci ed è soggetto ad aggiornamenti.

2) Soggetti

  • Operatore: persona fisica o giuridica che, nell'attività commerciale, immette o esporta prodotti.
  • Commerciante: soggetto diverso dall'operatore che rende disponibili i prodotti dopo l'immissione iniziale.

La distinzione tra Operatori e Commercianti, insieme a quella tra PMI e non PMI, determina oneri e modalità della due diligence.

3) Date di applicazione (A seguito della proroga supportata dal Parlamento)

Il Parlamento europeo ha approvato una proroga di un anno per l'entrata in vigore degli obblighi. Le nuove date di applicazione previste sono:

  • 30 dicembre 2026: applicazione per la maggior parte di Operatori e Commercianti (grandi e medie imprese).
  • 30 giugno 2027: applicazione per micro e piccole imprese.

Tali scadenze sono in attesa di approvazione finale e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'avvio dei controlli da parte delle autorità è altresì posticipato.


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